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Definizione di Industria Insalubre (Art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie) Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che sono pericolose per la salute degli abitanti sono suddivise in due classi. La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che richiedono speciali cautele per l’incolumità del vicinato. NB. Una industria o manifattura inscritta nella prima classe viene autorizzata nell'abitato, se l'industriale responsabile prova che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca danno alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o una manifattura con queste caratteristiche deve, entro i quindici giorni precedenti, avvisare per iscritto il Comune. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà, nell'interesse della salute pubblica, di vietarne l'attivazione o di subordinarla a determinate cautele. Elenco Industrie Insalubri (Decreto Ministeriale 5 settembre 1994) Le industrie insalubri possono essere di 1^ e/o 2^ classe a seconda delle sostanze chimiche, dei prodotti, dei materiali e della soglia quantitativa riferita alle varie fasi interessate dall’attività industriale. Per le attività classificate come 1^ classe è necessario ottenere l’autorizzazione alla permanenza nell’abitato, che viene rilasciata qualora il titolare dimostri che sono state introdotte le migliori tecnologie per non recare danno alla salute e molestia al vicinato.
Allegati:
Decreto Ministero Sanità 5 Settembre 1994 |
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