Bonifica siti contaminati - COMUNE DI VILLASANTA (MB)

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BONIFICA SITI CONTAMINATI

 
 Che cosa è e a che cosa serve
 Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro 24 ore le necessarie misure di prevenzione e ne dà comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARPA e al Prefetto.
Quindi il responsabile dell’inquinamento deve condurre sul sito un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e nel caso in cui accerti che non sono state superate le concentrazioni limite stabilite dalla legge (CSC – Concentrazioni Soglia di Contaminazione), provvede al ripristino della zona contaminata dandone comunicazione al Comune, alla Provincia e all’ARPA. Nei successivi quindici giorni il Comune, la Provincia, l’ARPA possono disporre attività di verifica e controllo.
Nel caso in cui l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle concentrazioni limite stabilite dalla legge, il responsabile ne dà comunicazione al Comune e alla Provincia e nei successivi 30 giorni presenta alla Regione, alla Provincia, al Comune e all’ARPA il Piano di Caratterizzazione, che è l’insieme delle attività che permettono di definire l’estensione e l’entità della contaminazione. Entro i 30 giorni successivi il Comune, convocata una conferenza di servizi con Arpa, Provincia e ASL, autorizza il piano di Caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.
Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), ovvero i livelli di concentrazione che costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.Entro 60 giorni dalla presentazione, la Conferenza di servizi approva il documento di Analisi di rischio.
Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio, la Conferenza dei servizi , con l’approvazione del documento dell’analisi di rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la Conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito, che viene approvato, su parere della Conferenza di Servizi, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
Qualora i risultati dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di Concentrazione Soglia di Rischio, il soggetto responsabile presenta entro i successivi 6 mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio il progetto operativo di bonifica che viene approvato dal Comune entro 60 gg., a seguito di conferenza di servizi.
Terminate le attività di bonifica, compete alla Provincia il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, a seguito di presentazione di relazione tecnica di fine lavori da parte del responsabile e delle attività di collaudo effettuate da Arpa.
 Dove rivolgersi
 Ufficio Ecologia
 Normativa di riferimento
 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Deliberazione Giunta Regionale 27 giugno 2006 n. 8/2838
Deliberazione Giunta Regionale 24 gennaio 2007 n. 8/4033
Deliberazione Giunta Regionale 10 febbraio 2010 n. 8/11348
 Responsabile del procedimento
 Geom. Stefano GUIDI
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