ASSEGNO DI MATERNITA’ |
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Che cos'è, a chi spetta |
E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai sei anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). La madre lavoratrice può chiedere l'assegno se non ha diritto all'indennità di maternità dell'INPS oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l'importo dell'indennità o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l'assegno in misura ridotta. Possono richiederlo le madri che:
L'assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della domanda di assegno non superino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a € 16.954,95. |
Cosa occorre fare per richiederlo |
La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dell'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentino tutta la documentazione richiesta, compreso il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) |
Quanto spetta |
Per l'anno in corso spetta un assegno di importo complessivo pari ad € 1694,45 ed è pari ad € 338,89 per cinque mensilità |
Responsabile del procedimento |
Dott.ssa Angela D'Onofrio |
Allegati |
Assegno di maternità - COMUNE DI VILLASANTA (MB)
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