Autorizzazione subappalto - COMUNE DI VILLASANTA (MB)

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AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

 
 Che cosa è e a che cosa serve

 Il contratto di subappalto è un contratto derivato con il quale il committente/appaltatore affida ad un terzo (subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad esso appaltato ed è caratterizzato dal fatto di avere lo stesso contenuto economico e lo stesso tipo di causa di quello principale.Il subappalto attiene all'esecuzione del contratto di appalto e non interferisce nel contratto principale cosicché, a seguito della sua stipulazione, vengono a coesistere due contratti di appalto dei quali il secondo è accessorio al primo. In materia di appalti pubblici le modalità di affidamento in subappalto sono disciplinate principalmente dall'art. 118 del Codice appalti (D.Lgs. 163/2006) e dall'art. 170 del Regolamento appalti (D.P.R. 207/2010). E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni (salvo condizioni particolari individuati dal D.P.R. 207/2010).Il subappalto è ammissibile per una quota non superiore al trenta per cento dell'importo complessivo del contratto d'appalto, salvo se diversamente specificato.L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.Allegati obbligatori ai sensi della vigente normativa:

· Richiesta di autorizzazione al subappalto.

· Copia del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti.

· Documento di identità dei sottoscrittori, in fotocopia.

· Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui di cui all’art. 38 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.

· Dichiarazione circa la non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia).

 Cosa occorre fare per
I concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario all'atto dell'affidamento, devono aver indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare.L'affidatario che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla stazione appaltante la richiesta corredata dagli allegati sotto elencati almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.Condizione necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione è che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia).L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigenteL'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
 Tempi

L'affidatario che intende avvalersi del subappalto deve provvedere al deposito della richiesta corredata dai relativi allegati almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.Istruita la pratica, la stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

 Dove rivolgersi
Ufficio Lavori Pubblici
 Normativa di riferimento

· art. 118 D.Lgs. 163/2006 - Codice appalti (subappalto,attività che non costituiscono subappalto, tutela del lavoro)

· art. 27 D.Lgs. 163/2006 - Codice appalti (principi relativi ai contratti esclusi)

· art. 37 D.Lgs. 163/2006 - Codice appalti (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)

· art. 38 D.Lgs. 163/2006 - Codice appalti (requisiti di ordine generale)

· art. 193 D.Lgs. 163/2006 - Codice appalti (obbligo di comunicazione)

· art. 170 D.P.R. 207/2010 - Regolamento appalti (subappalto)

· art. 3 Legge 136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

· art. 1656 Codice Civile (subappalto)

 Responsabile del procedimento
 Geom. Marika TURATI

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