Separazione dei coniugi/Cessazione effetti civili del matrimonio/Scioglimento del matrimonio |
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Che cosa è e a che cosa serve |
La legge 162/2014 che ha convertito il D.L.12/09/2014 n.132, introduce importanti novità in tema di separazione personale, cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure. I coniugi possono concludere, secondo l'art.12, davanti all'Ufficiale dello Stato civile un accordo consensuale: 1) di separazione personale, oppure 2) nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e dette separazioni si siano protratte ininterrottamente per almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente dl Tribunale o dalla data certificata nel caso di negoziazione assistita da avvocati (art.6 L.162/2014), o dalla data dell'accordo concluso davanti l'ufficiale di stato civile (art.12 L.162/2014) (ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni), un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 3) di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d'accordo e che non ci siano: - figli minori; - figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. 104/1992; - figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; - accordi di trasferimento patrimoniale (ad. es. uso della casa coniugale). N.B.: nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato civile è possibile includere l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d.assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).
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Cosa occorre fare per |
Per avviare la procedura occorre compilare il modello di dichiarazione di volontà , uno per ciascun coniuge. E' possibile contattare, telefonicamente, o recandosi presso il Comune, l'Ufficiale di Stato civile che fornirà indicazioni circa la compilazione del modello. Tali modelli doranno essere consegnati all'Ufficiale di Stato Civile, il quale dopo le opportune verifiche, stabilirà con i coniugi la data di convocazione per la firma dell'accordo. Il giorno concordato l'Ufficiale di Stato Civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà (per separarsi, divorziare o modificare le condizioni pattuite), redigerà l'accordo e lo sottoporrà ai coniugi per la firma. I coniugi dovranno essere presenti personalmente, non essendo possibile alcuna rappresentanza e potranno essere assistiti da uno o più avvocati. Contemporaneamente verrà fissato, non prima di 30 giorni, un nuovo appuntamento nel corso del quale i coniugi dovranno riconfermare l'accordo sottoscritto. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione/divorzio dalla data di sottoscrizione del primo accodo. |
Tempi |
I tempi sono quelli necessari all'Ufficiale di Stato Civile per acquisire i documenti. Tra la firma del primo accordo e la riconferma devono, per legge, trascorrere almeno 30 giorni. |
Costi e modalità di pagamento |
Diritto fisso € 16,00 (D.P.R. 604/1962) con pagamento in contanti o con bancomat |
Dove rivolgersi |
I coniugi devono rivolgersi personalmente all'Ufficiale di stato civile del comune: - di residenza di uno di loro; - di celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa; - di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (la trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione AIRE)
L'Ufficio di Stato Civile , competente per l'istruttoria ed il provvedimento finale, si trova nel Palazzo Comunale in Piazza Martiri della Libertà 7 |
Tutela amministrativa e giurisdizionale |
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Conclusione procedimento con provvedimento espresso |
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Responsabile del procedimento, telefono |
Fossati Elisa - tel. 039 237 54 241 039 237 54 242 |
Normativa di riferimento |
D.L. n.132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014 , n.162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n.261 del 10/11/2014 - suppl. ordinario n.84)
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Allegati - modulistica |
Domanda separazione/divorzio (formato .rtf) |
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