RICORSO AI VERBALI DI CONTESTAZIONE |
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Che cosa è e a che cosa serve |
Il ricorso è quel procedimento amministrativo previsto dalla legge, che permette al cittadino di opporsi, con giustificato motivo, agli accertamenti ed alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada oltre che per violazioni diverse da quelle del Codice della Strada stesso.
Modalità di presentazione dei ricorsi e Autorità competenti CHI PUO’ FARE RICORSO? Il proprietario del veicolo o altro soggetto responsabile, a norma dell’articolo 196 del Codice della Strada, o il conducente del veicolo stesso, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione. Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto dichiaratosi conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo). |
Cosa occorre fare per |
PREAVVISI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE: La presentazione del ricorso non è possibile. L'opposizione può essere proposta esclusivamente a seguito della notifica del verbale di contestazione della violazione al proprietario del veicolo o ad altro soggetto responsabile, a norma dell’articolo 196 del Codice della Strada, secondo le modalità indicate nel verbale stesso.
VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE: per questi atti è possibile decidere per due diverse modalità di ricorso previste dal Codice della Strada: RICORSO AL PREFETTO DI MONZA E BRIANZA Entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, allegando eventuale documentazione ritenuta idonea, per supportare le proprie motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.), ed eventualmente richiedendo l'audizione personale, da presentarsi direttamente al Comando Polizia Locale o da inviare allo stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto di Monza e Brianza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Monza, Via Prina 17, o direttamento al Comando di Polizia Locale di Villasanta mediante: PEC, oppure lettera raccomandata a/r oppure a mano all'ufficio Relazione con il Pubblico . Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro 30 giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale nei 60 giorni successivi è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto, unitamente alle controdeduzioni utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. Qualora il ricorso sia stato presentato direttamente al Comando cui appartiene l'organo accertatore, questi ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto allegando le controdeduzioni tecniche.
Il Prefetto, esaminati gli atti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta deve:
Decorsi i predetti termini, sopra indicati, senza che sia stata adottata alcuna ordinanza, da parte del Prefetto, il ricorso si intende accolto, ai sensi dell'articolo 204, comma 1-bis del Codice della Strada (in pratica, a maggior precisazione, il ricorso si intende accolto decorsi 120 giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto, se gli è stato inviato direttamente, o 180 giorni, se il ricorso è stato presentato attraverso l'Ufficio o il Comando cui appartiene l'organo accertatore. L'ordinanza di Ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento, entro 150 giorni dalla sua adozione. il relativo pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI MONZA Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ed in alternativa al ricorso al Prefetto, è sempre possibile presentare ricorso al Giudice di Pace di Monza, ai sensi dell'articolo 204 bis del Codice della Strada e degli articoli 22 e 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il ricorso al Giudice di Pace (che in questo caso assume la denominazione di opposizione innanzi all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 205 del Codice della Strada) può essere proposto anche qualora l'eventuale ricorso al Prefetto abbia avuto esito negativo. In questo caso però, il termine è di 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione. Il ricorso va depositato, previo pagamento del contributo unificato secondo quanto previsto dalla norma, presso la cancelleria del Giudice di Pace sita in Monza, Via Borgazzi 27, allegando in originale il verbale o l'ordinanza ingiunzione impugnati. Innanzi al Giudice di Pace non è necessaria la presenza di un avvocato o di un procuratore legale.
Il Giudice di Pace
Avverso la sentenza del Giudice di Pace gli interessati possono proporre appello al Tribunale competente.
RICORSO PER VIOLAZIONI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA Per le violazioni diverse dal Codice della Strada gli interessati possono presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione, all'autorità riportata sul verbale stesso. |
Normativa di riferimento |
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Responsabile del procedimento |
Comandante della Polizia Locale Maurizio Carpanelli |
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