ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ED ISCRITTI ALL'AIRE CHE OPTANO PER IL VOTO IN ITALIA
Legge 27 dicembre 2001 n.459 e al relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 2 aprile 2003 n.104
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE, possono esercitare il diritto di voto in Italia (manifesto), e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
COMPILAZIONE DEL MODULO:
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE, che intendono votare in Italia, dovranno far pervenire all’Ufficio Consolare competente per residenza (Ambasciata o Consolato) un’apposita dichiarazione, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri su carta libera che riporti:
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nome e cognome;
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data e luogo di nascita;
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luogo di residenza;
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comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
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l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione.
COME FAR PERVENIRE IL MODULO ALL’UFFICIO CONSOLARE DI COMPETENZA PER RESIDENZA:
La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido dello stesso e può essere inviata:
- posta (l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte dell’Ufficio Consolare, entro il termine prescritto);
- posta elettronica;
- posta elettronica certificata (pec);
- consegna a mano all’Ufficio Consolare, anche da persona diversa dall'interessato.
TERMINI PER ESPRIMERE L’OPZIONE TRAMITE L’INVIO DEL MODULO:
Entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum – intendendosi riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione – quindi entro e non oltre il giorno 28 luglio 2020
REVOCA:
L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
AVVERTENZE:
Le opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.
Ministero dell'Interno: link