Comunicazione di ospitalità cittadini stranieri - COMUNE DI VILLASANTA (MB)

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COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

 

CHE COSA E' LA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' DELLO STRANIERO?
La dichiarazione di ospitalità dello straniero è un adempimento derivante dall'art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.

 

NORMATIVA : D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, d' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza (1).
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto del permesso di soggiorno o di altro documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra Euro 160,00 ed Euro  1100,00. (2) (3).
(1) Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.
 (3) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 5 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

 

SANZIONI
L'ospitante che non ottemperi all' obbligo di comunicare l'ospitalità data ad uno straniero o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla normativa è soggetto ad una sanzione amministrativa di importo compreso entro i limiti sopra riportati. In sostanza sarà dovuto il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 320,00 (il doppio del minimo, ai sensi dell'art. 16 della L. 681/81), entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.
Il pagamento della sanzione, a favore dello Stato (Ufficio Territoriale del Governo è Prefettura di Milano) dovrà essere effettuato tramite il Mod. F23.


Le modalità di presentazione del ricorso (scritti difensivi) al Prefetto saranno indicate nello stesso verbale di contestazione.

 

DIFFERENZA TRA CESSIONE FABBRICATO E COMUNICAZIONE DI OSPITALITA?
La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di "chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa dichiarazione di ospitalità non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide".

 

E? IMPORTANTE SEGNALARE CHE:


- La dichiarazione di cessione di fabbricato effettuata in favore dello straniero non rende necessaria la comunicazione di ospitalità.
- La dichiarazione di ospitalità dello straniero non sostituisce invece la dichiarazione di cessione fabbricato, che deve essere fatta se viene concesso un uso esclusivo di un fabbricato superiore a 30 giorni.

- La comunicazione di ospitalità deve essere presentata in triplice copia, corredata dalla copia del documento di identità della persona ospitata, oltre al permesso di soggiorno.

Dove rivolgersi
Comando Polizia Locale
Responsabile del procedimento
Comandante della Polizia Locale

Allegati

Modulo per comunicazione di ospitalità
 
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