Vendite straordinarie/saldi - COMUNE DI VILLASANTA (MB)

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VENDITE STRAORDINARIE/SALDI

 
 Che cosa è e a che cosa serve

Per commercio in sede fissa (su area e locali privati) si intende la vendita sia al dettaglio che all'ingrosso di merci, alimentari e non alimentari, effettuata in modo professionale.
Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

VENDITA PROMOZIONALE
Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.

Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle suddette limitazioni.

VENDITA STRAORDINARIA
Le imprese commerciali che sono in attività possono effettuare i seguenti tipi di vendita straordinaria:

Vendita di fine stagione (saldi)
Possono essere posti in saldo tutti i prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendita può essere effettuato soltanto in due periodi dell'anno e per una durata massima di 60 giorni.
La Regione Lombardia ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (saldi) nel modo seguente:
- per i saldi invernali, il 6 gennaio, per una durata di 60 giorni;
- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio, per una durata di 60 giorni.

Vendita di liquidazione
È effettuata al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:
 - cessazione dell'attività: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima di 13 settimane;

- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima di 13 settimane;
 
- trasferimento dell'azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima di 13 settimane;

- trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima di 6 settimane. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.  La vendita è sempre liberamente praticabile nei mesi di febbraio ed agosto; non può essere effettuata nel  periodo dal 25 novembre al 31 dicembre e nei 30 giorni antecedenti la vendita di fine stagione.

 Cosa occorre fare per

Per effettuare una vendita promozionale o una vendita di fine stagione non occorre inviare alcuna comunicazione.

Per effettuare una vendita di liquidazione occorre inviare una comunicazione, esclusivamente in via telematica al SUAP, almeno quindici giorni prima della data di inizio:
- le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita; nel caso di vendite di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale o per trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda, il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali;

- le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l’atto registrato che attesti l’avvenuto trasferimento. È facoltà dell’esercente produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione;

- le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita;

- le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazione anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento.

Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di cui all’art. 114, comma 5, della L.R. 6/2010.
Nei casi previsti all’art. 114, comma 1, lettere a), b) e c) della Legge Regionale sopra citata le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e, comunque, non oltre il termine massimo di 13 settimane.

È vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

 Tempi
La comunicazione deve pervenire, in via telematica al SUAP, quindici giorni prima della data di inizio della vendita in liquidazione.
 Costi
 Nessuno
 Dove rivolgersi
Allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune – Piazza Martiri della Libertà 7 – per informazioni  aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30
Telefono 039/23754221 – 039/23754260  fax 039/2050231
Pec SUAP: suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it
 Normativa di riferimento
D.Lgs. 31.03.1998 n. 114
L.R. n. 6 del 02/02/2010 Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e ferie
D.Lgs.196/2003 per il trattamento dei dati forniti (privacy) 
 Responsabile del procedimento
 Arch. Davide Teruzzi
 Allegati
 Comunicazione vendita straordinaria

Link

 SUAP TELEMATICO
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