Ricorso ai verbali di contestazione: Prefetto - COMUNE DI VILLASANTA (MB)

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Ricorso ai verbali di contestazione: Prefetto

Responsabile del procedimento: Carpanelli Maurizio
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale
  • Telefono: 03923754203
  • Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Polizia Locale

  • Responsabile dell'ufficio: Comandante Maurizio Carpanelli
  • Telefono: 03923754280
  • Fax: 0392051197
  • Email: polizialocale@comune.villasanta.mb.it
  • Orari: lunedì 9,30 - 12,15 martedì e giovedì 16,00 - 17,45 venerdì 9,30 - 13,00
  • Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Polizia Locale

  • Responsabile dell'ufficio: Comandante Maurizio Carpanelli
  • Telefono: 03923754280
  • Fax: 0392051197
  • Email: polizialocale@comune.villasanta.mb.it
  • Orari: lunedì 9,30 - 12,15 martedì e giovedì 16,00 - 17,45 venerdì 9,30 - 13,00
Cos'è: Il ricorso è quel procedimento amministrativo previsto dalla legge, che permette al cittadino di opporsi, con giustificato motivo, agli accertamenti ed alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada oltre che per violazioni diverse da quelle del Codice della Strada stesso.
Chi può richiederlo: Il proprietario del veicolo o altro soggetto responsabile, a norma dell’articolo 196 del Codice della Strada, o il conducente del veicolo stesso, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione. Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto dichiaratosi conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE:
Per questi atti è possibile decidere per due diverse modalità di ricorso previste dal Codice della Strada: al Prefetto e al Giudice di Pace
RICORSO AL PREFETTO DI MONZA E BRIANZA
Entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, allegando eventuale documentazione ritenuta idonea, per supportare le proprie motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.), ed eventualmente richiedendo l'audizione personale, da presentarsi direttamente al Comando Polizia Locale o da inviare allo stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare.
Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto di Monza e Brianza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Monza, Via Prina 17, o direttamento al Comando di Polizia Locale di Villasanta mediante: PEC, oppure lettera raccomandata a/r oppure a mano all'ufficio Relazione con il Pubblico .
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro 30 giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale nei 60 giorni successivi è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto, unitamente alle controdeduzioni utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
Qualora il ricorso sia stato presentato direttamente al Comando cui appartiene l'organo accertatore, questi ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto allegando le controdeduzioni tecniche.

Il Prefetto, esaminati gli atti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta deve:
• se rigetta il ricorso, emettere entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’Ufficio accertatore, un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima prevista per la violazione, unitamente alle spese di procedimento;
• se accoglie il ricorso, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l'archiviazione del verbale, comunicandola all'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
Decorsi i predetti termini, sopra indicati, senza che sia stata adottata alcuna ordinanza, da parte del Prefetto, il ricorso si intende accolto, ai sensi dell'articolo 204, comma 1-bis del Codice della Strada (in pratica, a maggior precisazione, il ricorso si intende accolto decorsi 120 giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto, se gli è stato inviato direttamente, o 180 giorni, se il ricorso è stato presentato attraverso l'Ufficio o il Comando cui appartiene l'organo accertatore.
L'ordinanza di Ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento, entro 150 giorni dalla sua adozione. il relativo pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza.
Dove rivolgersi: Comando Polizia Locale Via Confalonieri, 55 Orari di Apertura lunedì 9,30 - 12,15 martedì e giovedì 16,00 - 17,45 venerdì 9,30 - 13,00
Riferimenti legislativi (Normativa): D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
Note: PREAVVISI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE: La presentazione del ricorso non è possibile. L'opposizione può essere proposta esclusivamente a seguito della notifica del verbale di contestazione della violazione al proprietario del veicolo o ad altro soggetto responsabile, a norma dell’articolo 196 del Codice della Strada, secondo le modalità indicate nel verbale stesso.
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