Cos'è:
L’imposta Municipale Propria (IMU) sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non locati (tranne per i redditi agrari).
Il presupposto è il possesso qualificato di fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili (D.Lgs. 23/2011 art. 8, c. 2 e 3, art. 9 c. 1; D.L. 201/2011 art. 13 c. 1)
I soggetti passivi sono il proprietario (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario di aree demaniali ed il locatario finanziario.
Non è dovuta l’Imposta Municipale Propria per le seguenti categorie di immobili:
- abitazioni principali e relative pertinenze (una unità per ciascuna delle categorie catastali C6, C2 e C7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9
- unità immobiliari appartenenti alle coop. Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
- fabbricati rurali ad uso strumentale
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Come si richiede :
Calcolare l’importo dovuto:
L'imposta dovuta per l'anno 2023 è da calcolare sulla base delle seguenti aliquote approvate per l'anno 2020 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14/07/2020:
- A10 Uffici e studi privati: 10,6 per mille
- B Colonie, asili, ospedali: 9,0 per mille
- C1 Negozi, bar, ristoranti, pizzerie, botteghe: 9,0 per mille
- C3,C4,C5 Laboratori: 9,0 per mille
- D Alberghi, capannoni produttivi, banche: 10,6 per mille
- A e C Seconde case e pertinenze (esclusi gli immobili A10, le abitazioni principali e relative pertinenze, gli immobili concessi in uso gratuito): 10,6 per mille
- Terreni agricoli: 9,0 per mille
- Aree fabbricabili: 10,6 per mille
- A e C Immobili ceduti in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che gli occupanti lo utilizzino come abitazione principale e che non siano anche solo in quota parte proprietari né titolari di altri diritti reali: 9,0 per mille Nb: presentare modello di uso gratuito
- A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze di categoria C Abitazione principale e relative pertinenze: 6,0 per mille
Detrazioni di base: 200,00 euro per l’abitazione principale.
Agevolazione statale:
Per l’anno 2023 è confermata l’agevolazione statale che prevede una riduzione della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’agevolazione si estende anche alle relative pertinenze, e, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Il comodante attesta il possesso di tali requisiti presentando la dichiarazione Iuc.
Dichiarazione IUC:
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, su apposito modello ministeriale.
La dichiarazione è obbligatoria solo per i casi previsti dalla normativa in vigore (per le fattispecie si vedano le istruzioni di compilazione), e ha effetto anche per gli anni successivi salvo modifiche cui consegua un differente ammontare dell’imposta.
Al fine dell’applicazione dell’agevolazione statale nei casi di comodato d’uso gratuito, il comodante deve obbligatoriamente presentare la dichiarazione IUC.
Dichiarazione d’uso gratuito:
Per usufruire dell'aliquota del 9 per mille deliberata dal Comune per gli immobili dati in uso gratuito, il contribuente deve presentare il relativo modello di uso gratuito entro la fine dell'anno al quale il versamento Imu si riferisce, solo nel caso in cui non sia già stato presentato negli anni precedenti.
Tempi:
Scadenze:
16 giugno 2023: acconto pari al 50% dell'imposta dovuta ovvero unica soluzione.
16 dicembre 2023: versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. (Legge 296/2006 art 1 comma 164). La richiesta di rimborso deve essere inoltrata all’Ufficio Tributi che procederà ad evadere la richiesta entro 180 giorni.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 debitamente compilato.
Per assolvere al pagamento il contribuente deve provvedere al calcolo:
1) utilizzando il Programma di Calcolo IUC-IMU sul sito internet www.riscotel.it (vedi link utili)
Il calcolo effettuato tramite il programma internet permetterà di stampare il relativo modello F24 utile al pagamento.
2) recandosi presso un soggetto competente (commercialista o CAF)
L'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano pagamenti è pari ad Euro 12,00 per anno solare.
Il “codice ente” del Comune di Villasanta è M017.
Per informazioni relative a aliquote e scadenze IMU rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ai numeri 039/23754.216-.247-.262 o tramite mail all'indirizzo urp@comune.villasanta.mb.it; per situazioni particolari è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi ai numeri 039/23754.210-.212-.229 o tramite mail all'indirizzo calcoloimu@comune.villasanta.mb.it
Dove rivolgersi:
Ufficio di prima informazione: Ufficio Relazioni con il Pubblico. Ufficio competente per l'istruttoria: Ufficio Tributi (previo appuntamento da prendersi o tramite ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure tramite i seguenti indirizzi mail : appuntamento.tributi@comune.villasanta.mb.it ; calcoloimu@comune.villasanta.mb.it)
Riferimenti legislativi
(Normativa):
L. 160/2019, art 738; D.Lgs. 504/1992 (art. 1-15); Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria - IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 14/07/2020.
Strumenti di tutela in favore dell'interessato:
Autotutela: L'organo competente presso il quale promuovere un riesame nei confronti di un procedimento impositivo, anche in sede di autotutela, è il Funzionario Responsabile per la gestione del tributo nonché responsabile del procedimento Arosio Mario. La richiesta, da presentare all’ufficio URP, deve evidenziare l’eventuale errore commesso e contenere documentazione probatoria.
Ricorso: Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione. In caso di mancato perfezionamento della mediazione il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano il reclamo/mediazione entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso.
Moduli Collegati al Procedimento