cremazione - COMUNE DI VILLASANTA (MB)

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Cremazione

 
 Che cosa è e a che cosa serve

Coloro che intendono farsi cremare devono esprimerne la volontà.

Tale volontà può essere attestata o da testamento o da iscrizione ad una associazione riconosciuta che abbia tra ai propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

In mancanza delle sopraindicate manifestazioni di volonta' la dichiarazione che il defunto aveva espresso in vita la volonta' di farsi cremare puo' essere resa dal coniuge o, in assenza, dai parenti di pari grado individuati dalla L. 130/2001 con richiamo agli artt. 74 e seguenti del Codice Civile. Nel caso esistano piu' parenti dello stesso grado la volonta' deve essere espressa dalla maggioranza assoluta (la meta' + uno) di essi.

La volonta' dei familiari deve essere ricevuta, sotto forma di verbale, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza dei dichiaranti.

 Cosa occorre fare per

Per il rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve presentare:

- istanza redatta su apposito modulo in carta da bollo;

- certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo attestante  che la morte è avvenuta  per cause naturali e che il defunto non è portatore di pace maker (o è portatore di pace maker alimentato da batterie elettrolitiche); in caso di morte sospetta, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria;

- disposizione  testamentaria  del defunto o attestazione di iscrizione ad una associazione riconosciuta  che abbia tra i propri fini statutari  quello della  cremazione dei cadaveri dei propri associati, o  dichiarazione del coniuge o dei parenti (v. punto precedente).

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, su carta da bollo. 

Il Comune non dispone di un impianto di cremazione. Pertanto la cremazione è effettuata presso un impianto a scelta dei familiari.

Le ceneri sono raccolte in urne cinerarie sigillate e possono essere:

- sepolte nel Cimitero urbano in appositi spazi destinati dal Comune o in posti già in concessione (loculi interrati,  colombari, cappelle);

- affidate al coniuge o al parente piu' prossimo;

- disperse nell'ossario/cinerario comune o nel giardino delle rimembranze del Cimitero;

- disperse in natura.

Per richiedere l'affidamento delle ceneri (debitamente custodite in una urna sigillata) presso l'abitazione, e' necessario presentare la seguente documentazione:

- istanza redatta su apposito modulo in carta da bollo, indirizzata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri (nel caso di ceneri gia' tumulate, la richiesta di affidamento e' presentata al Comune in cui le ceneri sono sepolte);

- disposizione testamentaria del defunto da cui risulti la volonta' che le ceneri siano affidate o iscrizione del defunto ad una società di cremazione oppure dichiarazione di volonta' espressa dal coniuge o in difetto dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado che le ceneri del defunto siano affidate.

L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione, sotto la diligente custodia dell'affidatario, viene rilasciata su carta bollata dall'Ufficiale di Stato Civile. Se concorrono le condizioni, tale richiesta puo' essere contestuale alla domanda di cremazione.

La dispersione delle ceneri e' autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile dove e' avvenuto il decesso. Per le ceneri gia' tumulate la dispersione e' autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del cimitero dove le ceneri sono tumulate (circolare n. 21 del 30.5.2005).

La dispersione delle ceneri e' consentita esclusivamente su espressa volonta' del defunto, cosi' come stabilito dalla Legge n. 130/2001, risultante da:

- testamento notarile;

- testamento olografo che per avere legalita' deve essere pubblicato dal notaio;

- iscrizione ad una società di cremazione.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari. La dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. 

La dispersione delle ceneri e' eseguita:

- dal coniuge;

- da altro familiare avente diritto:

- dall'esecutore testamentario;

- dal rappresentante legale dell'associazione di cremazione a cui il defunto era iscritto;

- dal personale autorizzato dal Comune.

 Tempi
 L'autorizzazione alla cremazione e all'affidamento delle ceneri sono rilasciate entro un giorno  dalla richiesta, ove sussitano le condizioni di  legge.
 Costi

I costi del servizio di cremazione sono interamente a carico del richiedente e dipendono dalle tariffe praticate dai diversi impianti di cremazione.

Il servizio è gratuito solo nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (tale condizione è attestata dal Sindaco sentito il Servizio Sociale Comunale).

Per la richiesta di affidamento delle ceneri: n. 2 marche da bollo in vigore.

 Dove rivolgersi

Ufficio servizi Demografici  -P.za Martiri della Libertà 7

039/23754240-241-242

 Normativa di riferimento

 L. 130/2001 -  Regolamento regionale 09.11.2004 n. 6 - Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

 Responsabile del procedimento

 

 Allegati

Modulo di istanza affidamento urna ceneri 

Dichiarazione di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria

Link

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