manutenzione e controllo impianti termici - COMUNE DI VILLASANTA (MB)

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CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI

 
 Che cosa è e a che cosa serve

 La normativa nazionale e regionale prevede che siano effettuate idonee attività di manutenzione, di verifica e di ispezione degli impianti termici. Tali operazioni devono essere eseguite da personale esperto e qualificato; servono a verificare la conformità degli impianti alle norme sul contenimento dei consumi di energia.
Per i Comuni con meno di 40.000 abitanti, quindi anche per il Comune di Villasanta, l’Ente responsabile delle ispezioni sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici è la Provincia di Monza e Brianza. Nello svolgimento di questa funzione, la Provincia si avvale di tecnici verificatori.
Il Comune è invece competente per gli aspetti legati alla sicurezza degli impianti, pertanto le eventuali anomalie di sicurezza rilevate dal verificatore incaricato dalla Provincia sono segnalate al Comune, che provvede ad emettere ordinanza nei confronti del responsabile dell'impianto per la messa a norma dello stesso.

 Cosa occorre fare per

 1. IMPIANTI TERMICI CON POTENZA INFERIORE A 35 Kw
Secondo la Legge, è il Responsabile dell’impianto (cioè l’occupante o, nel caso l’immobile sia sfitto, il proprietario) che deve preoccuparsi di far effettuare la manutenzione periodica.
La manutenzione periodica deve essere affidata a un manutentore o a un’impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 37/08. Per i nuovi impianti non è richiesta la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché la ditta installatrice trasmetta alla Provincia e al C.U.R.I.T. (Catasto Unico Regionale Impianti Termici), entro i termini previsti dalla normativa regionale, la scheda identificativa dell’impianto, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione effettuata all’attivazione dell’impianto.
Il manutentore, completate le operazioni di controllo e pulizia dell’impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico (Allegato G). Il responsabile dell’impianto firma il rapporto, per presa visione. Il manutentore rilascia sul rapporto l’etichetta della Provincia, che costituisce attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico per l’attività di accertamento e di ispezione. Il rapporto corredato dell’etichetta diventa così a tutti gli effetti la Dichiarazione di avvenuta manutenzione. Il manutentore, entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la manutenzione, trasmette in forma telematica la Dichiarazione di avvenuta manutenzione al C.U.R.I.T. e la trasmette alla Provincia, sollevando così il cittadino da qualsiasi ulteriore adempimento.

2. IMPIANTI TERMICI CON POTENZA UGUALE O SUPERIORE A 35 Kw
Secondo la Legge, è il Responsabile dell’impianto (cioè il proprietario, l’occupante, l’amministratore nel caso di un condominio o il terzo responsabile se nominato) che deve preoccuparsi di far effettuare la manutenzione periodica.
La manutenzione periodica deve essere affidata a un manutentore o a un’impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 37/08. 
Per i nuovi impianti non è richiesta la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché la ditta installatrice trasmetta alla Provincia e al C.U.R.I.T. (Catasto Unico Regionale Impianti Termici), entro i termini previsti dalla normativa regionale, la scheda identificativa dell’impianto, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione effettuata all’attivazione dell’impianto.
Il manutentore, completate le operazioni di controllo e pulizia dell’impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico (Allegato F). Il responsabile dell’impianto firma il rapporto, per presa visione. Il Responsabile dell’impianto esegue il pagamento del contributo economico. Il rapporto, corredato dell’originale di Attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo economico diventa così a tutti gli effetti la Dichiarazione di avvenuta manutenzione. Il terzo responsabile (o, ove questo manchi, l’amministratore di condominio) deve trasmettere alla Provincia e, in forma telematica, al C.U.R.I.T. la Dichiarazione di avvenuta manutenzione.

 Tempi

La manutenzione deve essere effettuata:
. secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto del costruttore/fabbricante;
. rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.
Senza queste indicazioni si deve intervenire almeno:
. una volta ogni due anni per gli impianti termici con potenza inferiore a 35 Kw alimentati a combustibile gassoso;
. annualmente per gli altri impianti.
La Dichiarazione di avvenuta manutenzione (rapporto + contributo economico) ha validità per le due stagioni termiche successive a quella in cui è stata effettuata.

 Costi
Per gli impianti termici con potenza inferiore a 35 Kw l’Etichetta della Provincia ha un costo di € 5,00 da pagarsi ogni due anni.
Per gli impianti termici con potenza uguale o superiore a 35 Kw, l’importo del contributo economico dipende dalla potenza nominale al focolare dell’impianto. Gli importi sono consultabili sul sito della Provincia di Monza e Brianza – Tema Ambiente – Energia – Impianti termici.
 Dove rivolgersi
Provincia di Monza e Brianza – Servizio Energia
Ufficio Ecologia
 Normativa di riferimento
Legge 10/01/1991 n. 10
D.P.R. 26/08/1993 n. 412
D.Lgs. 31/03/1998 n. 112
D.Lgs. 19/08/2005 n. 192
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152
L.R. n. 11/12/2006 n. 24
Legge 06/08/2008 n. 133
D.G.R. n. 8/8355 del 05/11/2008
 Responsabile del procedimento
 Geom. Marika TURATI

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Provincia Monza e Brianza – Settore Ambiente
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