Cos'è:
La tassa rifiuti è dovuta da tutti i cittadini che occupano e detengono, a qualsiasi titolo anche di fatto, locali e aree scoperte nel territorio comunale. In caso di locazione pertanto tale tassa è dovuta dall'affittuario, ovvero da chi occupa i locali.
Il tributo è dovuto sia per le abitazioni, che per le attività economiche e non (Enti, Associazioni, ecc.).
In caso di pluralità di possessori o detentori, la TARI relativa all’immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido come unica obbligazione tributaria.
Il presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale ed è composta da una quota fissa e da una quota variabile tenendo quindi conto sia della superficie che del numero di occupanti per le utenze domestiche.
Chi può richiederlo:
I soggetti passivi hanno l’obbligo di dichiarare entro 90 giorni l’avverarsi di ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo, compilando apposita denuncia utilizzando i relativi modelli predisposti dal Comune.
Come si richiede :
DENUNCIA DI ISCRIZIONE: La dichiarazione, da presentare entro 90 giorni dalla data di inizio occupazione o detenzione, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In tal caso la dichiarazione di variazione va presentata entro 90 giorni da quando sono intervenute tali modificazioni.
DENUNCIA DI VARIAZIONE: Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto (90 giorni dall’avverarsi della circostanza), decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa.
DENUNCIA DI CESSAZIONE: L’obbligazione tariffaria cessa il giorno in cui termina il possesso o l’occupazione dei locali o aree, purché debitamente dichiarata dal contribuente entro 90 giorni. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre tale termine si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione (ad es. chiusura utenze, ovvero se la tassa sia stata assolta dal contribuente subentrante).
RICHIESTA RIDUZIONI: Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate nei termini della presentazione della denuncia di iscrizione o, in mancanza, dalla data di presentazione del relativo modulo di richiesta di riduzione. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI: è possibile chiedere l’applicazione in misura ridotta della quota variabile in caso di:
• utenze domestiche con 4 componenti e reddito Isee fino a 12.000 euro;
• utenze domestiche con 5 componenti e reddito Isee fino a 15.000 euro.
NUMERO DEI COMPONENTI: Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti i contribuenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica, né le relative variazioni (nascita di un figlio, decesso o emigrazione di uno dei componenti). Devono invece essere dichiarate eventuali persone dimoranti per almeno sei mesi presso la famiglia che non fanno parte dello stesso nucleo familiare (per es. colf o badanti). Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, pertanto tali situazioni devono essere dichiarate.
Per le abitazioni utilizzate da persone fisiche non residenti nel Comune, per le multiproprietà e per gli alloggi dichiarati da enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, un occupante ogni 50 mq di superficie imponibile, con arrotondamento all’unità superiore.
Per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione di soggetti sia residenti che non residenti nel territorio comunale, si applica la tariffa convenzionale di un occupante.
Tempi:
Scadenze per l’anno 2024, come da delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2024: 17/06/2024 prima rata e 16/12/2024 seconda rata, con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. (Legge 296/2006 art 1 comma 164). La richiesta di rimborso deve essere inoltrata all’Ufficio Tributi che procederà ad evadere la richiesta entro 180 giorni.
Dove rivolgersi:
Ufficio di prima informazione e ritiro/consegna modulistica: Ufficio URP comunale tel. 039/23754216.-247-262
oppure numero verde : 800.34.22.66.
Ufficio competente per l’istruttoria: Ufficio Tributi (solo previo appuntamento da prendersi tramite ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure tramite i seguenti indirizzi mail : info.tari@comune.villasanta.mb.it; appuntamento.tributi@comune.villasanta.mb.it; )
Riferimenti legislativi
(Normativa):
Ad istituire e disciplinare la Tassa Rifiuti – TARI provvede l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi dal 641 al 705, ed il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14/07/2020 e modificato con deliberazioni n. 29 del 30/06/2021 e n. 22 del 17/04/2023. Per l’anno 2024 la deliberazione di riferimento per le tariffe è la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2024.
Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Autotutela: L'organo competente presso il quale promuovere un riesame nei confronti di un procedimento impositivo, anche in sede di autotutela, è il Funzionario Responsabile per la gestione del tributo nonché responsabile del procedimento Arosio Mario. La richiesta, da presentare all’ufficio URP, deve evidenziare l’eventuale errore commesso e contenere documentazione probatoria.
Ricorso: Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 gg. dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione. In caso di mancato perfezionamento della mediazione il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano il reclamo/mediazione entro 30 gg. decorrenti dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso.