Disposizioni anticipate di trattamento - DAT
Cos'è:
LA DECISIONE DI REDIGERE UNA D.A.T. È ASSOLUTAMENTE LIBERA E VOLONTARIA.
Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219/2017, che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)
La legge n. 219 del 22 dicembre 2017 tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
La dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata "testamento biologico" è l'espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.
Chi può richiederlo:
L'art. 4 della legge prevede che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le DAT esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, " fiduciario", che dovrà essere persona maggiorenne e capace di intendere e volere, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.La nomina del fiduciario può essere indicata nella DAT e lui può accettare già sottoscrivendo la DAT, oppure nomina e accettazione possono avvenire con atti successivi. L'incarico di fiduciaria può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. In caso di decesso del fiduciario, o del venir meno del rapporto di fiducia con lo stesso, è facoltà dell'interessato chiedere il ritiro della busta e/o provvedere del caso alla sua sostituzione.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Le DAT si possono manifestare nelle seguenti forme:
• Atto pubblico notarile
• Scrittura privata autenticata dal notaio
• Scrittura privata semplice consegnata PERSONALMENTE all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Residenza del disponente
L’Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente nel Comune – e a riceverla.
Tempi:
immediata al momento della presentazione
Documentazione rilasciata:
Ricevuta
Validità documentazione rilasciata:
non ha scadenza
Spese a carico dell'utente:
Le D.A.T. sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Dove rivolgersi:
L’Ufficiale di Stato Civile
Riferimenti legislativi
(Normativa):
-Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di -trattamento”.
-Decreto Ministero della Salute 10 dicembre 2019 n. 168
Note:
Presso il Ministero della Salute è stata istituita, dal 1° febbraio 2020, la Banca Dati Nazionale per le DAT con Decreto Ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019.
La Banca Dati DAT può essere consultata :
-dal medico che ha in cura il paziente, in situazione di incapacità di;
- il disponente;
- il fiduciario, eventualmente da lui nominato.
L'accesso alla BAnca Dati DAT avviene attraverso un'autenticazione digitale tramite SPID o CNS