Descrizione
L’iscrizione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani tra i 18 e i 70 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
In relazione al combinato disposto dagli artt. 38 del D.P.R. 30 Marzo 1957 n. 361, 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 1 della legge istitutiva dell’albo, sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione:
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, del Ministero dei Trasporti, del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali e condotti e gli ufficiali sanitari;
- i segretari comunali;
- i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La nomina, in occasione delle elezioni in corso, a Presidente di Seggio con l’indicazione della sezione in cui sarà svolto l’incarico è effettuata dalla Corte d’Appello.
Gli elettori, già iscritti nell’Albo dei Presidenti di Seggio, possono chiedere per gravi motivi cancellazione da detto Albo, mediante compilazione dell'apposito modulo entro il 30 novembre c.a.
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Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2025, 17:26