Descrizione
È stato emanato il Decreto legge 26 giugno 2026, n. 108, avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità”.
L’art. 11 del citato D.L. ridefinisce i termini di validità delle carte d’identità cartacee, inizialmente destinate alla totale cessazione entro il 3 agosto 2026 e stabilisce che se la carta d’identità cartacea non è ancora scaduta resta valida, solo sul territorio nazionale (non all’estero) fino al 31 gennaio 2027. In pratica, fermo restando il divieto di rilasciare carte d'identità in formato cartaceo successivamente alla data del 3 agosto 2026, quelle già rilasciate e utilizzate per qualsiasi tipo di rapporto con la pubblica amministrazione o con i privati compresi i privati gestori di pubblici servizi, manterranno la loro validità fino alla scadenza naturale del contratto stesso, limitatamente agli adempimenti legati a quel preciso rapporto.
Inoltre, nell’attesa del rilascio della CIE (Carta d’Identità Elettronica), i documenti cartacei non scaduti possono essere utilizzati in Italia fino al 31 gennaio 2027 come di seguito specificator: esercizio di diritti fondamentali; accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative; rapporti con la Pubblica Amministrazione e soggetti privati che erogano pubblici servizi (ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000); consegna di posta e atti giudiziari, ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.
Per pianificare un viaggio all’estero si raccomanda comunque di dotarsi della CIE o del Passaporto.
Si resta in attesa della circolare ministeriale per le indicazioni operative su tempi, modalità ed eventuale validità all’estero di un documento d’identità provvisorio cartaceo.
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Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2026, 15:42